IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il Commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 9 settembre 2005, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa. 3. Il Commissario delegato provvede in particolare: a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'; b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dal commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3. 4. Il Commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), con il relativo cronoprogramma. 5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato. 6. Il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.